Consulenza contabile, fiscale e tributaria < Procacciatore d’affari
Rubrica a cura di Pietro Giulio Melis, Dottore Commercialista e Revisore Contabile
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L'attività del procacciatore d'affari consiste nel mettere in contatto due parti al fine di promuoverne un accordo commerciale pur agendo nell'interesse di una sola (circolare Ministero Finanze 10 giungo 1983, n. 24). E' limitata alla raccolta degli ordini dei clienti da trasmettere alla ditta da cui il procacciatore ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità, cioè senza obbligo in tal senso, ed in via del tutto occasionale o episodica (Cassazione 8 ottobre 1983, n. 5849 e 4 dicembre 1989, n. 5322).
Non comprende il diritto di esclusiva né il vincolo ad una determinata zona e, generalmente, dà diritto al compenso solo se l'affare è portato ad esecuzione.
Secondo quanto ha precisato l'INPS con la circolare 74/Rcv del 23 marzo 1990 un vero e proprio procacciatore d'affari dovrebbe rimanere estraneo alla fase in cui le effettive parti dell'affare assumono e/o formalizzano i loro impegni.
L'attività del procacciatore differisce da quella dell'agente di commercio la quale ha, invece, carattere di stabilità e comprende l'obbligo, e non la facoltà, di promuovere verso corrispettivo la conclusione di affari fra il proponente e i terzi nell'ambito di una determinata zona (Cassazione 12 dicembre 1980, n. 6421).
L'agente, inoltre, può avere il potere di rappresentare il proponente, e quindi di concludere i contratti in suo nome, se questi gli ha conferito la procura ai sensi dell'articolo 1392 del Codice Civile.
L'attività del procacciatore d'affari differisce dall'attività del mediatore perchè quest'ultimo agisce nell'interesse di ambedue le parti, percependo un compenso da entrambe, al contrario del procacciatore che riceve l'incarico da un solo proponente (Cassazione 17 dicembre 1996, n. 11244).
Il procacciatore di affari occasionale è la figura giuridico/fiscale che per l'occasionalità dell'evento stipula accordi commerciali per la vendita di beni o servizi e percepisce, quale compenso, una provvigione stabilita e riconosciuta. Tale provvigione è, generalmente, liquidata dalla parte venditrice del bene o servizio al procacciatore nella occasionalità e non continuità dell'attività esercitata in quanto preclusa la abitualità e professionalità del procacciatore occasionale. Pertanto tale figura atipica non ha generalmente un accordo determinato ma solamente un trattamento provvigionale che le due parti possono stabilire con scrittura privata o verbalmente.
La occasionalità non preclude l'importo della intermediazione provvigionale; pertanto un affare concluso che determina un'unica provvigione è ritenuto occasionale. Più affari continuativi conclusi in un certo periodo di tempo possono essere considerati non più occasionali e pertanto l'attività esercitata riveste la caratteristica della continuità e professionalità.
Secondo il contenuto dell'art. 2222 CC. è procacciatore di affari occasionale “chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento del committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.”
Il Principio Contabile n. 11, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti: specifica che i ricavi per prestazioni di servizi, e quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i servizi sono resi e fatturabili.
La documentazione fiscale deve essere emessa direttamente dal procacciatore di affari con le seguenti caratteristiche a seconda dei due casi:
Relativamente ai fini dell'applicazione Inps occorre effettuare distinzioni in merito all’occasionalità o continuità dell’attività di procacciamento:
La società committente dovrà operare la ritenuta prevista dalla legge (art. 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) sulle provvigioni corrisposte, anche per rapporti occasionali, a procacciatori d'affari.
Tale ritenuta, nella misura del 23 per cento, è da intendersi ritenuta a titolo di acconto e deve essere commisurata:
Le ritenute operate dovranno essere altresì oggetto di certificazione da parte del sostituto d’imposta, ovvero della società mandante.
Circolare Ministero Finanze 10 giungo 1983, n. 24
Cassazione 8 ottobre 1983, n. 5849 e 4 dicembre 1989, n. 5322
D.P.R. 633/1972
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 25-bis
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